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Sez. 4, Sentenza n. 8879 del 14/04/1983 Ud. (dep. 26/10/1983) Rv. 160860 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PRESENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - PRESUPPOSTI - VIZI DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160860-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PRESENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - PRESUPPOSTI - VIZI DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Quando applica una causa estintiva del reato il giudice di merito ha l'Obbligo di indicare le ragioni della mancata assoluzione con formula piena. Tuttavia non sono rilevabili nel giudizio di Cassazione eventuali vizi di motivazione della sentenza, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito ritarderebbe l'applicazione della causa estintiva in contrasto con la regola stabilita dallo art. 152, comma secondo cod. proc. pen.. nel giudizio di Cassazione, pertanto, è consentito il proscioglimento in merito solo se esistono prove evidenti di innocenza, che, però, debbono risultare dalla stessa sentenza impugnata. (Conf mass n 151643; (Conf mass n 147686; (Conf mass n 144069).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)