Sez. L, Sentenza n. 16898 del 28/11/2002 (Rv. 558809 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Sentenza emanata sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti oppure sulla base dell'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle parti stesse - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Sentenza attributiva di un bene non richiesto dalla parte ovvero contenente statuizioni basate su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non considerati dal giudice di primo grado - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. se non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti ovvero facendo applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, implica però il divieto per il giudice stesso di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa ma che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, non discostandosi da tale principio, aveva ritenuto sorretto da giustificato motivo soggettivo un licenziamento intimato per giusta causa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)