Sez. 2, Sentenza n. 4833 del 04/08/1988 (Rv. 459651 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO - SERVITÙ PER VANTAGGIO FUTURO O A FAVORE DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - DISTINZIONE.*
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO - SERVITÙ PER VANTAGGIO FUTURO O A FAVORE DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - DISTINZIONE.*
La differenza tra le due fattispecie previste rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 1029 cod. civ. risiede in ciò che nel primo caso, servitù per un vantaggio futuro del fondo dominante, esistono tutti gli elementi necessari per la Costituzione della servitù, vale a dire sia il fondo servente che quello dominante e la sola particolarità nella fattispecie è che il vantaggio (utilitas) per il fondo dominante non è attuale, ma verrà in essere in avvenire; nel secondo caso, servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, invece, all'atto del negozio costitutivo manca uno dei presupposti della servitù, e cioè l'edificio, da costruirsi in seguito, a cui favore opererà la servitù, ovvero il fondo favorito, ancora da acquistare. (nella specie, la Corte suprema ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto la Costituzione della servitù per un vantaggio futuro a favore di un edificio già esistente per assicurarne la maggiore utilizzazione con la sopraelevazione del lastrico solare). (V 1622/87, mass n 451033; (V 332/70, mass n 345218; (V 1476/64, mass n 302098; (Conf 2156/66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1029, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)