diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8885 del 03/07/2000 (Rv. 538194 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO | Servitù per vantaggio futuro o a favore di un edificio da costruire - Distinzione.
Stato
decisa il 2000-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538194-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO

Le limitazioni edilizie attinenti alla collocazione e all'estensione di una costruzione futura si risolvono in una disposizione pattizia concernente le distanze comportante l'applicazione dell'art. 1029 secondo comma cod. civ.. Se, invece, il vantaggio ed il corrispondente onere sono indipendenti dalla prevista costruzione degli edifici in guisa da inerire direttamente ai suoli non ancora edificati con carattere di realità, come si verifica normalmente nella pattuizione che vietando di costruire ad una certa distanza dal confine, limita, da un lato l'edificabilità del suolo servente, restringendo i poteri di godimento e di utilizzazione inerenti al relativo diritto di proprietà e attribuiscono dall'altro, i corrispondenti vantaggi al contiguo fondo dominante, ancor prima ed indipendentemente dalla sua avvenuta edificazione, si verte nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1029 cod. civ., di servitù immediatamente costituita con caratteri ed effetti reali, la quale è, come tale, opponibile anche agli acquirenti del suolo passivamente gravato, purché sia tempestivamente adempiuto l'onere della trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)