Sez. 2, Sentenza n. 4346 del 07/04/2000 (Rv. 535402 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO | Servitù a vantaggio futuro di un fondo esistente ovvero a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare - Differenza - Conseguenze - Natura reale o obbligatoria del vincolo - Contratto costitutivo - Interpretazione - Criteri di individuazione delle due fattispecie.
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO
In tema di servitù per vantaggio futuro, la differenza fra le due fattispecie previste nei commi primo e secondo dell'art. 1029 cod. civ., sta in ciò, che nel primo caso (servitù per un vantaggio futuro del fondo dominante) esistono tutti gli elementi necessari per la costituzione della servitù, e cioè sia il fondo servente che quello dominante e la sola particolarità della fattispecie va ravvisata nel fatto che l'utilità per il fondo dominante non è attuale, ma verrà ad essere in futuro; nella seconda ipotesi (servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare) all'atto del negozio costitutivo manca uno dei presupposti della servitù, l'edificio da costruirsi in seguito, a cui favore opererà la servitù. Da tanto consegue che nella prima ipotesi la servitù viene ad esistenza immediatamente; nella seconda si ha la costituzione di un rapporto obbligatorio, suscettibile di trasformarsi in un rapporto di natura reale soltanto nel momento in cui l'edificio viene costruito. Per stabilire in quale fattispecie si versi, occorre fare riferimento al criterio dell'attualità o meno dell'"utilitas" in cui si concreta il contenuto della servitù; qualora si controverta sull'identificazione del fondo dominante in servitù convenzionale - se cioè esso sia costituito dal terreno ovvero dall'edificio costruendo - occorre interpretare la comune volontà delle parti, come risultante dal contratto a suo tempo concluso per individuare a vantaggio di quale immobile venne costituito il diritto reale, tenendo presente che l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1029 cod. civ. ha carattere eccezionale e presuppone la sicura individuazione del fondo dominante nell'edificio erigendo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)