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Sez. L, Sentenza n. 23554 del 17/12/2004 (Rv. 579268 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Scadenza del termine apposto illegittimamente - Risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Configurabilità - Condizioni - Relativa valutazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579268-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell'illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata l'adesione dei lavoratori al recesso sulla base di una serie di circostanze significative della volontà di non continuare il rapporto di lavoro, consistenti in una inerzia durata ben cinque anni, nonchè nel ritiro del libretto di lavoro e nella iscrizione alle liste di collocamento).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)