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Sez. L, Sentenza n. 15628 del 11/12/2001 (Rv. 551023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Scadenza del termine apposto illegittimamente - Risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Configurabilità - Condizioni - Relativa valutazione del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato (sul presupposto dell'illegittima apposizione del termine scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario accertare - sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali significativi circostanze - che sia presente una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che fosse intervenuta la risoluzione consensuale del rapporto ponendo l'accento sulla brevità - rapportata al tempo di durata complessiva dei contratti a termine succedutisi tra le parti - del periodo di tempo trascorso tra la conclusione di fatto del rapporto e il momento in cui il lavoratore aveva manifestato la volontà di proseguire il rapporto e di considerarlo a tempo indeterminato non attribuendo alcun rilievo in contrario all'intervenuta accettazione del t.f.r. e alla mancata offerta della prestazione).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)