Sez. L, Sentenza n. 15264 del 06/07/2007 (Rv. 598383 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Mutuo consenso in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti - Rilevanza - Valutazione degli effetti risolutori rimessa al giudice del merito - Incensurabilità, in sede di legittimità, se congruamente motivata - Preferenza, nell'operazione interpretativa, della considerazione dell'ambito oggettivo del rapporto rispetto al piano della dichiarazione negoziale - Operatività, nella prospettiva "oggettivistica", di principi di settore che consentono di escludere l'esistenza di rapporto lavorativo senza esecuzione - Sussistenza - Cessazione della funzionalità di fatto del rapporto a termine determinata dalle parti con modalità tali da escludere l'interesse alla sua attuazione - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Il contratto di lavoro a tempo determinato, rispetto al quale si invochi, dopo la scadenza del rapporto, la declaratoria di nullità del termine illegittimamente apposto, può essere dichiarato risolto per mutuo consenso anche in presenza non di dichiarazioni, ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti, spettando al giudice del merito la valutazione sulla loro efficacia solutoria, in base ad un apprezzamento che, se congruamente motivato sul piano logico-giuridico, si sottrae a censure in sede di legittimità. In particolare, è suscettibile di essere sussunto nella fattispecie legale di cui all'art. 1372, primo comma, cod. civ., il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano "oggettivo" del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà dei contraenti, intesa come momento psicologico dell'iniziativa contrattuale, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico, là dove, nella materia lavoristica, operano, proprio nell'anzidetta prospettiva, principi di settore (quali la caratterizzazione professionale del lavoratore; l'obbligazione retributiva del datore di lavoro funzionale alla soddisfazione dei bisogni primari del dipendente; la nascita dell'inderogabile rapporto previdenziale) che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un caso in cui l'attività lavorativa era stata svolta soltanto per circa nove mesi e l'azione per il riconoscimento della nullità dell'apposizione del termine e dell'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato era stata proposta dopo otto mesi dalla cessazione del predetto rapporto a termine, avendo il lavoratore reperito, nel frattempo, un'altra occupazione a tempo indeterminato presso azienda dello stesso settore merceologico della precedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)