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Sez. L, Sentenza n. 9865 del 18/09/1995 (Rv. 494064 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Proponibilità o no - Decorrenza degli interessi dalla domanda anziché del ricorso - Esclusione - Rilevanza del secondo e non della prima agli effetti dell'art. 2033 cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1995-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494064-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Poiché nella materia previdenziale l'azione giudiziaria iniziata senza la preventiva presentazione della domanda nella sede amministrativa è improponibile, nessun effetto può attribuirsi alla medesima ai fini della decorrenza degli interessi nella ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. Viceversa la medesima richiesta amministrativa, data la sua obbligatorietà in funzione dell'accesso alla tutela giurisdizionale, è equiparata alla domanda giudiziale agli effetti dell'art. 2033 cod. civ. (Fattispecie di ripetizione di contributi assicurativi da parte del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)