Sez. 1, Sentenza n. 60 del 08/01/2003 (Rv. 559457 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Presupposti - Impugnazione di due sentenze rese su domande sovrapponibili - Diniego della giurisdizione in una delle sentenze - Decisione della domanda sovrapponibile nell'altra sentenza - Riunione dei procedimenti in appello - Affermazione della giurisdizione da parte del giudice di appello - Rimessione delle parti al primo giudice - Necessità - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Nel caso di riunione in sede di appello di procedimenti aventi ad oggetto le impugnazioni di due sentenze rese su domande sovrapponibili - in quanto concernenti, in parte, la stessa causa e, in parte, cause connesse - qualora una delle sentenze abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'altra abbia, invece, deciso nel merito su tutte le domande proposte in primo grado, il giudice di appello che ritenga sussistente la giurisdizione non è tenuto a rimettere le parti innanzi al primo giudice ex art. 353, cod. proc. civ., poiché, in questa ipotesi, la sentenza resa in secondo grado, pronunziando sull'intero "thema decidendum", garantisce il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)