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Sez. 5, Sentenza n. 3879 del 02/02/1982 Ud. (dep. 15/04/1982) Rv. 153213 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - NOZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPORTAMENTO DEL PROVOCATORE DANNEGGIATO DAL REATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153213-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - NOZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPORTAMENTO DEL PROVOCATORE DANNEGGIATO DAL REATO - RILEVANZA.*

La circostanza attenuante della provocazione postula la necessità di un nesso causale tra fatto provocante e fatto provocato, per cui deve escludersene la configurabilità quando sussista fra i due fatti un mero nesso di occasionalità, ovvero quando manchi palesemente un rapporto di proporzione e di adeguatezza tra il fatto provocante e quello provocato. Da ciò consegue che, sul piano privatistico, la provocazione, accertata in Sede penale ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., deve considerarsi come un concorso nel fatto dannoso da parte del (provocatore) danneggiato. Ciò appunto in quanto il comportamento del provocatore, determinando la reazione del provocato, si pone come causa mediata del danno a lui successivamente inferto dal provocato. Pertanto, la provocazione posta in essere dal danneggiato deve essere valutata, a norma dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., quale elemento concorrente alla produzione dell'evento e quindi idoneo a diminuire la misura del risarcimento. (Conf., sulla prima parte della massima, 147629. Sulla seconda parte, in senso difforme, la Cassazione civile, in base al duplice rilievo che la condotta del provocato, nonostante lo stato d'ira, non cessa di essere l'effetto di una libera Determinazione di volontà e che essa si configura, pertanto, come un fatto sopravvenuto di per sè solo sufficiente a produrre l'evento, rispetto al quale la provocazione costituisce una mera condizione occasionale. Cfr., fra le altre, 377610, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2046, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)