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Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 29/01/1988 Ud. (dep. 01/12/1988) Rv. 179829 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RILEVANZA AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179829-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RILEVANZA AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - RAGIONE.*

La circostanza attenuante della provocazione postula l'esistenza di un rapporto di causalità tra fatto ingiusto e stato d'ira del provocato, cui si collega l'Azione delittuosa, nonché di proposizione e di adeguatezza tra l'Azione iniziale del provocante e quella successiva del provocato. La provocazione, quindi, si configura come un fatto colposo, concorrente nella produzione dell'evento, posto in essere dal provocatore per non aver questi diligentemente calcolato le conseguenze del suo comportamento e, cioè, la reazione del provocato, che potrebbe cagionargli danno. Ne consegue che la provocazione deve essere valutata, a norma dell'art. 1227 primo comma cod. civ., come elemento idoneo a diminuire la misura del risarcimento del danno. (Conf mass n 153213; (contra mass n 154770; (contra mass n 154675; (contra mass n 103953).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 2, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2046, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)