Sez. 1, Sentenza n. 7401 del 19/04/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154770 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DEI DANNI PATRIMONIALI - CONCORSO DEL PROVOCATORE NEL FATTO DANNOSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI NON PATRIMONIALI - RILEVANZA DELLA PROVOCAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DEI DANNI PATRIMONIALI - CONCORSO DEL PROVOCATORE NEL FATTO DANNOSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI NON PATRIMONIALI - RILEVANZA DELLA PROVOCAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'attenuante della provocazione non ha incidenza sulla liquidazione dei danni patrimoniali. L'art. 1227 primo comma cod. civ., richiamato in materia extracontrattuale dall'art. 2056 stesso codice, non è infatti applicabile poiché non può ipotizzarsi il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo: la provocazione, anche se induce una spinta emotiva, non si inserisce nel rapporto causale vero e proprio tra il fatto-reato che produce il danno ed il suo autore, il quale decide autonomamente e dolosamente la propria condotta. In relazione ai danni non patrimoniali, la provocazione può avere Rilevanza, non come concorso di colpa, bensì come uno degli elementi che possono influire sulla liquidazione necessariamente equitativa di tali danni, affidata al criterio discrezionale del giudice di merito. (Conf. Mass. N. 103953/67 e Cass. Civ. mass. N. 377610 ed ivi citate; contra. Mass. N. 153213/82, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)