Sez. L, Sentenza n. 9227 del 12/12/1987 (Rv. 456438 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DEL RICORRENTE E DEL RESISTENTE - ECCEZIONE DI MERITO PER QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE EX ART. 416 COD. PROC. CIV..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DEL RICORRENTE E DEL RESISTENTE - ECCEZIONE DI MERITO PER QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE EX ART. 416 COD. PROC. CIV..*
L'esistenza di una normativa collettiva, nazionale o aziendale, è un fatto che, rispettivamente, ricorrente e resistente nel processo del lavoro, hanno l'Onere di indicare nel ricorso e nella memoria di Costituzione, e che, per il resistente, concreta un'eccezione di merito, con conseguente decadenza ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. in caso di tardività-che deve essere rilevata "ex officio" dal giudice - della sua proposizione. (V 6814/87, mass n 455012; (V 485/87, mass n 450215; (V 7161/86, mass n 449238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)