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Sez. 2, Sentenza n. 18859 del 24/01/2012 Ud. (dep. 17/05/2012) Rv. 252821 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Natura giuridica: reato istantaneo e di danno - Truffa contrattuale - Momento consumativo.
Stato
decisa il 2012-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252821-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo: ne consegue che, nell'ipotesi di c.d. truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)