Sez. L, Sentenza n. 14186 del 19/06/2007 (Rv. 597669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Lavoro pubblico privatizzato - Durata minima dell'incarico dirigenziale a termine stabilita dall'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001 - Funzione - Impedimento alla configurabilità di una giusta causa di recesso anteriormente alla sua scadenza - Esclusione - Conseguenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
La durata minima dell'incarico dirigenziale a termine, prescritta in generale (originariamente) dall'art. 19, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, ed attualmente fissata in tre anni ai sensi dell'art. 14 sexies del d.l. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2005, sta solo a significare che il termine apposto al contratto non poteva essere inferiore a due anni, ma non implicava alcuna insensibilità del rapporto al verificarsi di una situazione di giusta causa di recesso per accertata responsabilità dirigenziale in virtù dell'art. 21 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001 prima della scadenza di tale termine minimo del rapporto, sicché si configurava come legittima, in tale evenienza, l'anticipata risoluzione del rapporto stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 14 sexies com. 1, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)