Sez. L, Sentenza n. 3880 del 22/02/2006 (Rv. 587004 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE | Conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Conseguenze - Soggezione ai principi fondamentali dell'autonomia privata - Affermazione - Soggezione alle disposizioni della legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Motivi dell'atto - Rilevanza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE
L'intera materia degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali è retta dal diritto privato e l'atto di conferimento è espressione del potere di organizzazione che, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, primo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, è conferito all'amministrazione dal diritto comune. Ne consegue che se gli atti di conferimento e revoca degli incarichi sono ascrivibili al diritto privato, non possono che essere assoggettati ai principi fondamentali dell'autonomia privata e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi e non sono soggetti alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 sui procedimenti amministrativi, né ai vizi propri degli atti amministrativi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)