Sez. L, Sentenza n. 5659 del 20/03/2004 (Rv. 571368 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE | Atto di conferimento di incarico dirigenziale - Natura privatistica (ex art. 5 D.Lgs. n. 165 del 2001) - Conseguenze - Posizione del soggetto designato anteriormente alla stipula del contratto - Modifica o ritiro dell'atto da parte della P.A. - Limitazioni proprie dell'autotutela della P.A.- Insussistenza - Tutela dell'interessato - Limiti - Rimedio risarcitorio - Ammissibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE
In tema di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali, secondo la disciplina contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 145 del 2001 (con riguardo sia al testo originario che a quello modificato dall'art. 3 legge n. 145 del 2002), l'atto di conferimento, a necessaria struttura unilaterale non ricettizia, ha natura di determinazione assunta dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, dell'indicato decreto, la cui formale adozione rileva esclusivamente sul piano dell'organizzazione e ai fini dei controlli interni di cui al comma terzo dello stesso articolo. Ne consegue che, pur essendo idoneo a ingenerare nel designato l'aspettativa al perfezionamento della fattispecie attributiva dell'incarico, tutelata con il rimedio risarcitorio per l'eventuale lesione dannosa di legittimo affidamento, rispetto all'incarico al quale aspira, non gli attribuisce, prima della stipulazione del contratto, diritti ulteriori e diversi da quelli dei quali non fosse già titolare di fronte al potere organizzativo retto dal diritto privato, cosicché l'atto di conferimento può essere liberamente modificato o ritirato nell'esercizio dello stesso potere, e non nell'esercizio di autotutela decisoria amministrativa (senza perciò incontrare i limiti procedimentali e sostanziali di questa), non essendo ammesso l'interessato a contestare in sè, il potere di modifica o ritiro, ma solo la legittimità della scelta operata nei suoi confronti, ovvero a dedurre la lesione dell'aspettativa quale fonte di danno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Legge 15/07/2002 num. 145 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)