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Sez. L, Sentenza n. 3929 del 20/02/2007 (Rv. 594794 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Lavoro pubblico privatizzato - Qualifica dirigenziale - Connotazioni - Individuazione - Responsabilità dirigenziale - Presupposti - Effetti - Recedibilità dal rapporto da parte dell'ente datore di lavoro - Inefficacia del recesso operato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594794-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

Nel nuovo sistema del lavoro c.d. "privatizzato", ovvero contrattualizzato, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una "carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura concorsuale. Il dirigente svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale attraverso un provvedimento al quale accede un contratto individuale abilitato a definire il corrispondente trattamento economico, il tutto in vista di determinati obiettivi. La legge (come previsto già dall'art. 21 del d. lgs. n. 29 del 1993, poi sostituito dall'art. 14 del d. lgs. n. 80 del 1998, quindi recepito nell'attuale art. 21 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a seconda della gravità dei casi, legittima la P.A. datrice di lavoro a rimuovere il dirigente dall'incarico dirigenziale senza toccare il sottostante rapporto di lavoro, ovvero a recedere sia dall'incarico che dal rapporto di lavoro; ma se il recesso è inefficace, la posizione giuridica del dipendente, sia nell'uno che nell'altro rapporto, resta quella che era prima del recesso illegittimamente operato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 21, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 14, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)