Sez. L, Sentenza n. 5060 del 15/10/1985 (Rv. 442378 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVE ED IRRIMEDIABILE VALUTAZIONE DELLA FIDUCIA - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CARENZA DI PRECEDENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVE ED IRRIMEDIABILE VALUTAZIONE DELLA FIDUCIA - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CARENZA DI PRECEDENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Il recesso per giusta causa può legittimamente fondarsi sulla grave ed irrimediabile vulnerazione della fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore e che quindi costituisce elemento essenziale del rapporto, vulnerazione che va accertata dal giudice del merito (con giudizio sindacabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione) valutando le concrete caratteristiche del rapporto desumibili dalla qualifica e dalle mansioni del lavoratore medesimo senza che l'eventuale risultato positivo dell'accertamento della corrispondenza del fatto all'archetipo dell'art. 2119 cod. civ. sia menomato dal rilievo della carenza di precedenti disciplinari in capo al lavoratore. (V 4025/84, mass n 435993; (V 6536/79, mass n 403293; (V 509/79, mass n 396623).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)