Sez. L, Sentenza n. 509 del 23/01/1979 (Rv. 396623 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - LESIONE DEL VINCOLO DI FIDUCIA TRA LE PARTI DEL RAPPORTO - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - LESIONE DEL VINCOLO DI FIDUCIA TRA LE PARTI DEL RAPPORTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Per stabilire in concreto l'esistenza della giusta causa di licenziamento non e sufficiente rilevare che un determinato fatto sia in astratto idoneo a ledere in qualche modo il vincolo di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro; occorre, invece, accertare in concreto se, in relazione alla natura e alla qualita del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualita e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica Mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non soltanto nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie in relazione alle particolari circostanze e condizioni in cui e stata posta in essere, ai suoi motivi e ai suoi effetti ed all'intensita dell'elemento intenzionale o colposo postosi dall'agente, risulti oggettivamente e soggettivamente tale da ledere gravemente, cosi da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto. (Conf 4199/75, mass n 378436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)