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Sez. L, Sentenza n. 4025 del 10/07/1984 (Rv. 435993 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FATTO CONTESTATO - CORRISPONDENZA CON L'ARCHETIPO EX ART. 2119 COD. CIV. - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435993-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FATTO CONTESTATO - CORRISPONDENZA CON L'ARCHETIPO EX ART. 2119 COD. CIV. - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La valutazione del fatto contestato al lavoratore come giusta causa di licenziamento, al fine di stabilirne la rispondenza all'archetipo di cui all'art. 2119 cod. civ., postula l'accertamento diretto, in relazione alla natura e alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, alla posizione che in esso ha avuto il lavoratore e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, a verificare se il comportamento era oggettivamente e soggettivamente tale da ledere gravemente, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro doveva poter riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto, non essendo, in assenza di questo più ampio contesto di apprezzamento e valutazioni, possibile attribuire autonomo rilievo esclusivo della suddetta rispondenza alle sole circostanze della carenza di precedenti disciplinari e della tenuità del danno arrecato al datore di lavoro ovvero del difetto di qualsiasi effettivo pregiudizio per l'azienda. (V 6536/79, mass n 403293; (V 509/79, mass n 396623).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)