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Sez. L, Sentenza n. 3059 del 11/04/1990 (Rv. 466599 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI - AVICULTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - COLLEGAMENTO CON LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466599-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI - AVICULTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - COLLEGAMENTO CON LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*

Ai fini dei contributi assicurativi obbligatori in genere, la avicoltura deve essere inquadrata fra le attività agricole a prescindere da ogni collegamento con la coltivazione del fondo secondo la disciplina dettata dall'art. 206 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 20 novembre 1986 n. 778, che si riferisce a tutti i rapporti in corso) non soltanto agli effetti dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ma anche in ogni Forma di Assicurazione obbligatoria, atteso che - stante il sistema unificato di accertamento e riscossione dei contributi assicurativi in agricoltura di cui al R.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche - non è possibile considerare uno stesso soggetto lavoratore industriale agli effetti dell'Assicurazione antinfortunistica e lavoratore agricolo agli effetti delle altre forme di Assicurazione obbligatoria. (V 3249/88, mass n 458689; (V 1051/84, mass n 433216; (V 2340/83, mass n 427193).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)