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Sez. 1, Sentenza n. 1484 del 22/02/1999 (Rv. 523469 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - IN GENERE | Privilegio speciale ex art. 41 D.Lgs. 346/90 - Procedura di accertamento del credito tributario nei confronti del venditore - debitore d'imposta - Posizione del terzo acquirente dell'immobile - Di soggetto personalmente obbligato - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523469-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - IN GENERE

La posizione del terzo acquirente di un immobile gravato dal privilegio di cui all'art. 45, secondo comma, R.D. 637/72 (ora art. 41, primo comma, D.Lgs. 346/90), in relazione all'art. 2772 cod. civ. (garanzia del credito d'imposta) è del tutto assimilabile a quella del terzo proprietario di immobile oggetto di ipoteca - soggetto che, al pari del primo, non può considerarsi personalmente obbligato, pur essendo assoggettabile all'azione esecutiva del creditore -, e diverge, pertanto, da quella del responsabile d'imposta di cui all'art. 64 d.P.R. 600/73, con la conseguenza che egli non può essere chiamato a rispondere, in qualità di obbligato (o di coobbligato), del debito d'imposta, essendo il suo vincolo limitato al bene gravato dalla garanzia, da destinarsi prioritariamente al soddisfacimento del credito privilegiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 45, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)