Sez. 1, Sentenza n. 3609 del 17/04/1996 (Rv. 497088 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - IN GENERE | Privilegio speciale sull'immobile a garanzia del credito per I.N.V.I.M. - Procedimento di accertamento del credito tributario nei confronti del venditore debitore d'imposta - Posizione del terzo acquirente dell'immobile - Estraneità - Accertamento del valore dell'immobile - Impugnazione - Legittimazione dell'acquirente - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - IN GENERE
L'acquirente dell'immobile gravato dal privilegio speciale stabilito dall'art. 28 d.P.R. n. 643 del 1972 a garanzia dell'I.N.V.I.M. dovuta dal venditore, assumendo una posizione equiparabile a quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca ai sensi degli artt. 1858 e 2859 cod. civ., è soltanto soggetto passivo della (eventuale) procedura esecutiva e non anche parte della fase attinente all'accertamento del credito tributario, che si svolge nei confronti dell'alienante, diretto debitore d'imposta, ed al quale l'acquirente rimane estraneo, con la conseguente carenza di legittimazione ad impugnare l'accertamento del valore dell'immobile, che, pertanto, deve essergli notificato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2858, Cod. Civ. art. 2859, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)