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Sez. 5, Sentenza n. 15257 del 27/11/2000 (Rv. 542193 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Acquirente dell'immobile gravato da privilegio ex art. 28 d.P.R. n. 643 - Definizione agevolata ex art. 53 della legge n. 413/91 nell'ipotesi di mancata impugnazione dell'accertamento di valore da parte dell'alienante - Ammissibilità - Esclusione - Tutela dell'acquirente nei confronti della pretesa di pagamento dell'I.N.V.I.M. nei suoi confronti - Mezzi - Portata - Artt. 2, 4 e 27 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 della Cost. - Eccezione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542193-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di I.N.V.I.M., l'acquirente a titolo oneroso di immobile gravato da privilegio ex art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 - al quale siano stati notificati, ai fini dell'applicazione dell'imposta, avviso di accertamento in rettifica di valore, ingiunzione di pagamento ed avviso di mora, dallo stesso impugnati dinanzi al giudice tributario, nell'inerzia dell'alienante, nei cui confronti sia divenuto definitivo l'accertamento - non può essere ammesso a definire la relativa controversia di valutazione ai sensi dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, atteso che detto acquirente non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo per effetto del privilegio, con il bene acquistato e nei limiti di valore di tale bene, del pagamento dell'I.N.V.I.M.. Non essendo destinatario necessario dell'avviso di accertamento in rettifica del valore (iniziale) dichiarato, non è legittimato ad impugnarlo autonomamente, ma - nell'ipotesi in cui l'accertamento di valore sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto del bene - può intervenire volontariamente o su istanza di parte (ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992)nel giudizio, promosso dall'alienante - debitore di imposta avverso l'accertamento, ed è, comunque, legittimato ad opporre, in sede di espropriazione, nel caso in cui non abbia partecipato al predetto giudizio, le eccezioni non sollevate dall'alienante, supplendo, in tal modo, all'inerzia di quest'ultimo, possibilità che rende manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 27 del d.P.R. n. 643 del 1972 per contrasto di tale disciplina con l'art. 24 della Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 27, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)