Sez. 1, Sentenza n. 7426 del 29/07/1998 (Rv. 517583 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Attività cessata prima dell'omologazione - Compenso - Liquidazione ex art. 5 D.M. n. 570 del 1992 - Liquidazione inferiore ai minimi stabiliti per l'intera procedura - Ammissibilità - Potere discrezionale del Tribunale Fallimentare - Censurabilità dell'esercizio di tale potere sotto il profilo della violazione di legge - Esclusione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. censurante sotto tale profilo il decreto di liquidazione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, nel caso di cessazione dalle funzioni prima dell'omologazione, il compenso va liquidato secondo i principi sanciti dall'art. 5 D.M. n. 570 del 1992, tenuto conto dell'opera prestata; la possibilità di liquidazione di un compenso inferiore ai minimi fissati per l'intera procedura rientra, pertanto, nel potere discrezionale del Tribunale fallimentare, con la conseguenza che, non essendo censurabile sotto il profilo della violazione di legge il decreto di liquidazione che si sia attenuto alle suddette percentuali minime, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. che investa il decreto di liquidazione con siffatta censura, attesa la natura straordinaria della suddetta impugnazione, esperibile solo in caso di violazione di legge e di totale mancanza di motivazione, o ipotesi ad essa equiparabili, ossia di motivazione assolutamente inidonea ad evidenziare la "ratio decidendi".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)