diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6594 del 25/06/1999 (Rv. 528013 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale in procedura di amministrazione controllata - Motivo di ricorso sulla inadeguata considerazione dei criteri di liquidazione rispetto all'entità dell'opera prestata - Inammissibilità ex art. 111 Cost.
Stato
decisa il 1999-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528013-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

Il ricorso per cassazione, proposto contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al soggetto che abbia svolto le funzioni di commissario giudiziale in una procedura di amministrazione controllata, è inammissibile se viene contestata la non adeguata considerazione dei criteri indicati per la determinazione in concreto del compenso tra i minimi e i massimi fissati dal D.M. 28 luglio 1992 n. 570, e in particolare del criterio relativo all'entità dell'opera prestata, in riferimento alla anticipata chiusura della procedura, poiché in tal caso il motivo di impugnazione attiene a un vizio logico di motivazione, non deducibile in base all'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)