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Sez. 3, Sentenza n. 15634 del 07/11/2002 (Rv. 558311 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE | Lingua degli atti processuali - Minoranza linguistica slovena - Facoltà di utilizzare la propria lingua - Onere di richiedere la traduzione degli atti o l'intervento dell'interprete - Ricorso contenente generiche doglianze sulla violazione del diritto all'uso della propria lingua - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558311-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE

Laddove gli atti processuali devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana, la facoltà del cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena di usare la propria lingua nel processo si esplica nell'onere di richiedere la traduzione degli atti processuali o l'intervento di un interprete che lo assista nella partecipazione alle attività processuali; deve quindi ritenersi inammissibile il ricorso con cui si lamenti la violazione del proprio diritto all'uso della lingua slovena nel processo, se il ricorrente non indichi in esso, con sufficiente precisione in riferimento a quale attività processuale abbia fatto tale richiesta ed essa non sia stata accolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)