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Sez. 1, Sentenza n. 26854 del 19/06/2002 Cc. (dep. 15/07/2002) Rv. 221989 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per ufficiali e agenti di p.g. di deporre sul contenuto di dichiarazioni da loro acquisite - Limiti.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221989-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

L'art.195, comma 4, c.p.p., nello stabilire che "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt.351 e 357, comma 2, lett. a) e b)", presuppone non solo che trattisi di dichiarazioni rese da soggetti i quali abbiano formalmente assunto la veste di testimoni (il che può avvenire solo in sede di giudizio o di incidente probatorio), ma anche che le stesse dichiarazioni siano state, in precedenza, verbalizzate a cura della stessa polizia giudiziaria. Tali presupposti mancano - con conseguente inoperatività del divieto - quando trattisi di dichiarazioni spontaneamente rese al personale di polizia giudiziaria, nell'immediatezza del fatto, da soggetti non indiziati, al momento, di qualsivoglia reato e, pertanto, in assenza delle condizioni che, ai sensi del richiamato art.357, comma 2, lett.a) e b), imporrebbero la verbalizzazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)