Sez. 5, Sentenza n. 10946 del 08/02/2005 Ud. (dep. 21/03/2005) Rv. 231224 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta | Divieto per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto di dichiarazioni da loro acquisite - Deroghe - Individuazione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta
La testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudizia, la quale è preclusa ai sensi dell'art. 195, comma quarto, cod.proc.pen. in riferimento al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 cod. proc. pen., è invece ammessa quando concerne dichiarazioni che, essendo rivolte ad altri, non sono tecnicamente "ricevute" dall'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, in quanto non a lui dirette, ma solo percepite occasionalmente e pertanto sono anche escluse dall'obbligo di documentazione mediante processo verbale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)