Sez. 1, Sentenza n. 16215 del 30/01/2008 Ud. (dep. 17/04/2008) Rv. 239498 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Derogabilità Condizioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
In tema di testimonianza indiretta e con riguardo al divieto stabilito dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che gli "altri casi" (diversi, cioè, da quelli di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p.) nei quali, in deroga al suddetto divieto, la testimonianza indiretta è ammissibile, non possono che essere quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalità della situazione operativa o la straordinaria urgenza dell'intervento, abbia acquisito dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla deposizione, ritenuta ammissibile, di un agente di polizia giudiziaria il quale, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di inosservanza delle prescrizioni attinenti alla sorveglianza speciale, aveva riferito di aver appreso, in occasione del controllo che aveva dato luogo alla denuncia del sorvegliato, dalla di lui convivente, che il medesimo era assente dall'abitazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)