Sez. L, Sentenza n. 16859 del 11/08/2005 (Rv. 583366 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assegno sociale - Redditi dell'interessato - Computabilità delle prestazioni volontarie erogate dai familiari - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito in legge n. 114 del 1974) si desume che, nei redditi da computare ai fini della sussistenza del requisito reddituale per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale, non vanno incluse le entrate patrimoniali prive dei caratteri di obbligatorietà e prevedibilità (nel caso di specie, erogazioni in natura e in denaro percepite a titolo di aiuto volontario da parte dei familiari).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)