Sez. 2, Sentenza n. 3793 del 22/06/1982 (Rv. 421754 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - LIMITAZIONI URBANISTICHE EX ART. 17, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTANZE LEGALI TRA COSTRUZIONI - NEL PERIODO COMPRESO TRA LA PRESENTAZIONE DEL PIANO E L'APPROVAZIONE - CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ.*
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - LIMITAZIONI URBANISTICHE EX ART. 17, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTANZE LEGALI TRA COSTRUZIONI - NEL PERIODO COMPRESO TRA LA PRESENTAZIONE DEL PIANO E L'APPROVAZIONE - CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ.*
In materia di distanze legali tra costruzioni, la disciplina operante, nel periodo compreso tra la presentazione del piano regolatore comunale all'autorità competente per l'approvazione e l'approvazione stessa, non è quella dettata dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge-ponte), bensì soltanto quella prevista dal codice civile, essendo inapplicabili le limitazioni contenute nei primi tre commi dell'art. 17 citato in virtù dello art. 4, comma primo, della legge 1 giugno 1971 n. 291, modificativa del precedente sistema vietante il rilascio di licenze edilizie in contrasto con le prescrizioni del suindicato strumento urbanistico nelle more della sua approvazione. (V 3189/80, mass n 406986; (V 6113/78, mass n 395938).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)