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Sez. 2, Sentenza n. 3189 del 14/05/1980 (Rv. 406986 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - LIMITAZIONI URBANISTICHE EX ART 17, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - APPLICABILITA - COMUNI INCLUSI NEGLI ELENCHI PREVISTI E COMUNI NON INCLUSI - TERMINI RISPETTIVI - DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI NEI TERRITORI DEI COMUNI NON INCLUSI - CODICE CIVILE - APPLICABILITA NEL PERIODO COMPRESO LA PRESENTAZIONE DEL PIANO E L'APPROVAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406986-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - LIMITAZIONI URBANISTICHE EX ART 17, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - APPLICABILITA - COMUNI INCLUSI NEGLI ELENCHI PREVISTI E COMUNI NON INCLUSI - TERMINI RISPETTIVI - DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI NEI TERRITORI DEI COMUNI NON INCLUSI - CODICE CIVILE - APPLICABILITA NEL PERIODO COMPRESO LA PRESENTAZIONE DEL PIANO E L'APPROVAZIONE.*

Le limitazioni urbanistiche dettate dai primi tre commi dell'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765 (cosiddetta legge-ponte) si applicano, per i comuni inclusi in appositi elenchi (approvati dal ministro dei llpp di concerto con il ministro dell'interno), fino alla data di approvazione dei piani regolatori da essi adottati e, per tutti gli altri comuni, fino alla data in cui i piani regolatori adottati dai medesimi sono presentati per l'approvazione alla autorita competente. Nei territori di questi ultimi, pertanto, la disciplina applicabile in materia di distanze tra le costruzioni nel periodo compreso tra la presentazione dello strumento urbanistico e la sua approvazione e unicamente quella del codice civile (salvo, per l'autorita comunale, l'Obbligo di rispettare le misure di salvaguardia), avendo la presentazione del piano solo l'effetto di rimuovere le limitazioni suddette e non anche - in difetto di una specifica previsione legislativa in tal senso - quello di anticipare l'efficacia delle Disposizioni del piano prima dell'approvazione dello stesso. (V 3209/74, mass nn 371724, 371725, 371726; (Conf 6113/78, mass n 395938 sulla seconda parte; (Conf 3688/77, mass n 387332 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)