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Sez. 1, Sentenza n. 1912 del 19/02/2000 (Rv. 534138 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Totale o parziale - Criteri distintivi.
Stato
decisa il 2000-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534138-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, si versa nell'ipotesi di retrocessione parziale (artt. 60 e 61 della legge n. 2359 del 1865) quando uno o più fondi espropriati non hanno ricevuto (in tutto o in parte) la prevista destinazione e possono essere restituiti solo se la P.A. abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell'opera nel suo complesso. Per contro, la retrocessione totale presuppone non solo che l'opera non sia stata eseguita, ma anche che siano venuti meno gli effetti della dichiarazione di p.u.; sicché, anche nell'ipotesi in cui un intero fondo sia rimasto totalmente inutilizzato, può configurarsi una retrocessione parziale, poiché al fine della prospettata distinzione si deve far riferimento all'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)