Sez. 1, Sentenza n. 5121 del 03/04/2003 (Rv. 561756 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Retrocessione totale - Attuazione di peep - Realizzazione di opera totalmente diversa - Verifica della corrispondenza dell'opera al progetto - Sulla base dell'unità di comparto edilizio - Legittimità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
L'ipotesi di retrocessione totale, che si verifica qualora l'area destinata all'esecuzione dell'opera pubblica prevista nella dichiarazione di pubblica utilità e nel successivo decreto di esproprio, sia rimasta completamente inutilizzata a seguito della mancata totale realizzazione dell'opera quale complessivamente programmata, ovvero qualora quest'ultima sia stata eventualmente sostituita con un'opera del tutto diversa, tale da stravolgere radicalmente l'assetto del territorio originariamente previsto, va esclusa allorché, nell'attuazione di un peep, in cui la verifica di corrispondenza dell'opera al progetto può operarsi nel contesto dei comparti, che rappresentano un nucleo urbanistico elementare ragionevolmente dimensionato, risulti rispettata la complessiva organizzazione urbanistica dell'assetto territoriale, peraltro adattata alle sopravvenute esigenze attraverso lo strumento delle varianti (nella specie si è esclusa la retrocessione, per la realizzazione di un centro commerciale al posto di parcheggio e complesso scolastico, anche perché una parziale destinazione di comparto contemplava anche centri commerciali).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 870, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)