Sez. L, Sentenza n. 7664 del 17/12/1986 (Rv. 449662 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ELETTO PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITÀ - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'INTIMATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ELETTO PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITÀ - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'INTIMATO.*
La notificazione del ricorso per Cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giudizio di appello, anziché presso il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notificazione della sentenza poi impugnata, comporta non la nullità dell'impugnazione in senso sostanziale, bensì la nullità della notificazione dell'atto di gravame, che è sanata con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo, dalla Costituzione in giudizio dell'intimato (cui la notificazione stessa era diretta), anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità. (V 5968/86, mass n 448324; (V 4079/85, mass n 441602; (Conf 1052/83, mass n 425824).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)