Sez. U, Sentenza n. 7342 del 01/10/1987 (Rv. 455393 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA - COMPETENZA DELLA GIUNTA PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - SUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA - COMPETENZA DELLA GIUNTA PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - SUSSISTENZA.*
L'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'amministrazione ha promosso il procedimento ablativo e determinato l'indennità stessa, restando esclusa ogni possibilità del giudice ordinario di sindacare tali scelte. Pertanto, nel caso di espropriazione per l'attuazione del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, che sia disposta secondo la disciplina della legge 14 maggio 1981 n. 219, contemplante la liquidazione dell'indennità ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (richiamati dall'art. 80 sesto comma), la suddetta opposizione spetta alla giunta per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli (art. 17 del d.l.l. 27 febbraio 1919 n. 219). (V 4104/84, mass n 436054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)