Sez. 1, Sentenza n. 4104 del 12/07/1984 (Rv. 436054 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDICE COMPETENTE LA CORTE D'APPELLO, AI SENSI DELL'ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONDIZIONI - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDICE COMPETENTE LA CORTE D'APPELLO, AI SENSI DELL'ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONDIZIONI - LIMITI.*
La devoluzione alla Corte d'appello, anziché al tribunale, dell'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, va affermata in relazione alle procedure espropriative per le quali la pubblica amministrazione si sia in concreto avvalsa del potere ablativo conferito dall'indicata legge e del procedimento dalla medesima contemplato (indipendentemente da ogni questione sulla astratta applicabilità o meno di tale legge). Detta Competenza, della Corte d'appello, pertanto, va esclusa, quando il provvedimento espropriativo risulti formalmente e sostanzialmente reso in forza della legge fondamentale 25 giugno 1865 n. 2359, con la Determinazione dell'indennità secondo le Disposizioni della stessa, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale generico richiamo, nel testo del decreto prefettizio, anche alla legge n. 865 del 1971, ove le relative norme non siano state in effetti applicate. (V 2041/81, mass n 412761; (V 5350/80, mass n 409225).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)