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Sez. 1, Sentenza n. 23311 del 24/02/2015 Ud. (dep. 29/05/2015) Rv. 263604 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Verbale d'arresto - Idoneità a documentare circostanze diverse da quelle verificatesi in occasione dell'atto coercitivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263604-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il verbale d'arresto documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto coercitivo, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo, con la conseguenza che le risultanze di queste sono utilizzabili a fini di prova solo se asseverate da documentazione autonoma nelle forme di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di detenzione di armi, emessa a seguito di giudizio abbreviato, utilizzando la parte del verbale di arresto nella quale si riassumeva la precedente attività di osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria al fine di provare che nei luoghi di ritrovamento delle armi dimorassero gli arrestati, senza che tale attività di P.G. risultasse asseverata da autonomo verbale o anche da sommaria annotazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)