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Sez. 1, Sentenza n. 8219 del 20/04/1999 Ud. (dep. 24/06/1999) Rv. 213687 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Verbalizzazione - Criteri distintivi dall'annotazione - Formalità di redazione del verbale - Inosservanza - Incidenza sulla natura del documento - Esclusione - Fattispecie relativa a dichiarazioni assunte senza sottoscrizione del dichiarante.
Stato
decisa il 1999-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213687-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il verbale previsto dall'art. 357, comma 2, c.p.p. (documentazione dell'attività di polizia giudiziaria) si distingue dalla semplice annotazione di cui al precedente comma 1 essenzialmente per la contiguità spazio temporale fra quanto è oggetto di documentazione e l'attività di formazione della documentazione stessa, la cui certa provenienza dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore deve risultare da lui attestata mediante apposita sottoscrizione. Non ha invece decisivo rilievo il rispetto delle forme e modalità prescritte dalla legge per la redazione del verbale, la cui eventuale inosservanza non altera la natura del documento né dà luogo a nullità, salvo che nelle ipotesi previste dall'art.142 c.p.p.(incertezza assoluta sulle persone intervenute o mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale) (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che dovesse qualificarsi come mera annotazione e non invece come verbale, utilizzabile quindi ai fini delle contestazioni previste dall'art.500 c.p.p., l'atto con il quale la polizia giudiziaria aveva raccolto le dichiarazioni rese dopo il ricovero in ospedale dalla persona offesa, la cui mancata sottoscrizione, peraltro, era stata giustificata con le precarie condizioni in cui detta persona, al momento, si trovava).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 137, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 137, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)