Sez. 3, Sentenza n. 14741 del 13/07/2005 (Rv. 583886 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Presunzione di eguale concorso di colpa - Collisione da tergo tra autoveicolo e bicicletta - Compatibilità con la disciplina dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
La presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall'art.2054, secondo comma, cod. civ. in caso di collisione tra veicoli - tra i quali va classificata anche la bicicletta -, in mancanza di un accertamento concreto del giudice del merito delle rispettive responsabilità, non è esclusa in caso di tamponamento, cioè dalla circostanza che i veicoli procedano nella medesima direzione, e quindi la collisione avvenga da tergo.
Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 21, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 107, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 47 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)