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Sez. 3, Sentenza n. 11444 del 12/11/1998 (Rv. 520667 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Sussistenza - Prova liberatoria - Onere a carico del tamponante.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520667-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI

Per il disposto dell'art. 107 del previgente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., (Cod. Strada Abrog. art. 107), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)