diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3401 del 21/04/1997 (Rv. 503810 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Spese da sostenere per dare esecuzione ad un contratto di appalto - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503810-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di imposte sul reddito, il costo relativo alle spese da sostenere per dare esecuzione ad un contratto di appalto non può essere indicato tra i componenti negativi del reddito di impresa, non avendo i requisiti richiesti dall'art. 74, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della certezza e della determinabilità, dovendosi ritenere "certo" il costo la cui esistenza si sia effettivamente verificata nell'esercizio di competenza e "determinabile" quello di cui si conoscano esattamente l'importo (o le modalità di determinazione) in quanto obbiettivamente accertato e desumibile da documenti formali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)