Sez. 5, Sentenza n. 4730 del 28/03/2003 (Rv. 561849 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE | Regola posta dall'art. 63 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Portata - Imputazione dei costi - Principio di competenza - Applicazione - Costi da sostenere per dare esecuzione ad un contratto di appalto pluriennale in relazione al quale siano stati già incassati corrispettivi - Deducibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
In tema di imposta sui redditi, l'art. 63 del d.P.R. n. 597 del 1973 si limita a stabilire i criteri per la valutazione delle opere pattuite come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto sicché l'imputazione dei costi ancora da sostenere per la realizzazione di tali opere, in vista della quale siano stati già incassati corrispettivi, segue comunque il criterio di competenza dettato dal primo comma del successivo art. 74. Detto criterio non implica affatto che i costi debbano essere necessariamente dedotti nello stesso esercizio al quale siano imputabili i ricavi, di guisa che la riscossione anticipata dei proventi (nella specie gli acconti sul corrispettivo dell'appalto) comporti la contabilizzazione anticipata anche dei costi, esigendo invece che i costi afferenti i ricavi concorrono a formare il reddito di impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa e il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito nel periodo di imposta in cui si verificano tali condizioni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)