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Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 19/09/1972 (Rv. 360440 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE -INSUFFICIENTE DENUNCIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360440-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE -INSUFFICIENTE DENUNCIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI.*

L'articolo unico della legge 28 marzo 1962, n 147, ha carattere di interpretazione autentica dell'art 3 della legge 29 gennaio 1961, n 29. In base al combinato disposto delle citate Disposizioni, ove l'insufficienza degli elementi occorrenti all'integrale liquidazione dell'imposta di successione e la conseguente necessita di procedere alla liquidazione dell'imposta complementare siano state determinate da un'insufficiente dichiarazione, da parte del contribuente, del valore dei beni, e legittima l'applicazione degli interessi di mora sull'imposta complementare con decorrenza dalla data di esigibilita dell'imposta principale, salvo che la divergenza fra il valore dichiarato e quello accertato dipenda da fatto non imputabile al contribuente. (Conf 2274'70, mass n 348454; 2670'67, mass n 330102) (Conf 2612'67, mass n 329987).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 52, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)