Sez. 1, Sentenza n. 2670 del 28/10/1967 (Rv. 330102 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - IMPOSTA COMPLEMENTARE - PER INSUFFICIENTE DENUNZIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - IMPOSTA COMPLEMENTARE - PER INSUFFICIENTE DENUNZIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Ove la necessita della liquidazione complementare dell'imposta di successione sia stata determinata dalla insufficiente dichiarazione di valore da parte del contribuente denunciante, e legittima l'applicazione degli interessi di mora sull'imposta complementare (ai sensi delle leggi 28 marzo 1962, n. 147, e 26 gennaio 1961, n. 29), con decorrenza dalla data in cui e dovuta l'imposta principale, salvo che la divergenza fra il valore dichiarato e quello accertato dipenda da fatto non imputabile al contribuente. Conforme alla sentenza n. 2612-67, massima n. 329987.*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1946 num. 1659 art. 16, Legge 07/08/1946 num. 1659 art. 15, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 07/08/1946 num. 1659 art. 17, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 72, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)