diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 21/04/1986 (Rv. 445844 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO ALLO ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - COSTITUZIONE IN MORA DELLO ASSICURATORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA.*
Stato
decisa il 1986-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445844-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO ALLO ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - COSTITUZIONE IN MORA DELLO ASSICURATORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, determina la Costituzione di un rapporto obbligatorio diretto nei confronti dello assicuratore stesso anche ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno derivante dall'illecito del quale è responsabile l'assicurato, valendo altresì - ove contenga gli elementi necessari per un'adeguata valutazione della pretesa - a costituire in mora l'assicuratore che non abbia adempiuto nel termine dilatorio di sessanta giorni accordato dalla legge in quell'altro successivo eventualmente necessario per la Determinazione concreta del contenuto dell'obbligazione risarcitoria. Consegue che dal giorno della mora sono a carico dell'assicuratore inadempiente le obbligazioni di corrispondere al danneggiato gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dello art. 1124 cod. civ., che restano svincolate dalla limitazione del massimale di polizza. (V 1215/84, mass n 433360; (V 1423/82, mass n 419252; (V 5912/81, mass n 416674).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)