Sez. 3, Sentenza n. 1423 del 06/03/1982 (Rv. 419252 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DIRETTO DI RISARCIMENTO DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - RITARDO COLPEVOLE NELL'INADEMPIMENTO - INTERESSI DI MORA E MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DI PAGAMENTO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DIRETTO DI RISARCIMENTO DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - RITARDO COLPEVOLE NELL'INADEMPIMENTO - INTERESSI DI MORA E MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DI PAGAMENTO.*
Poiché la legge 24 dicembre 1969 n. 990 riconosce al danneggiato l'Azione diretta nei confronti dell'assicuratore, questi è obbligato direttamente verso il primo al pagamento dell'indennità nei limiti del massimale, indipendentemente dal fatto che il debito non sia liquido, dovendo procedere egli stesso alla liquidazione del danno. Con la conseguenza che, nel caso di ritardo colpevole nell'adempimento, egli è tenuto al pagamento degli interessi di mora ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza che ciò trovi ostacolo nella circostanza che si tratti non già dell'Obbligo che l'assicuratore ha verso l'assicurato-danneggiante di gestire con diligenza la lite promossa contro quest'ultimo dal danneggiato, ma dell'Obbligo che l'assicuratore ha direttamente verso il danneggiato di pagargli l'indennizzo. (Conf 5912/81, mass n 416674; (Conf 4805/80, mass n 408628).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)